Descrizione
6) Elettori temporaneamente residenti all’estero
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo
6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione
di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero
pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il
trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18
febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero
dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta
elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da
persona diversa dall’interessato.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza
dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale
ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa
domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale
circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della
domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza
comprenda la data stabilita per la votazione.
Il modello, in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori,
è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero
aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e
6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da
considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del
medesimo articolo 4-bis.
Indirizzi di posta elettronica del Comune di Castellinaldo d'alba peresercitare l'opzione di voto sopra descritta: consultare il sito web.
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Ultimo aggiornamento
09/02/2026 09:55